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Legge 24/12/2003 n. 350

28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell’articolo 10 del decretolegge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003 n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione.

29. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003 n. 131, e 7 marzo 2003 n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982 n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000.

30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982 n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura per l’anno 2004.

31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.

32. Le economie d’asta conseguite sono utilizzate con le modalità risultanti dalle relative disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree critiche.

33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.

34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.

35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, è definito il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico». Il Programma comprende:

a) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190;

b) gli interventi previsti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del terri torio;

c) gli interventi di cui al comma 31;

d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all’articolo 17 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.

36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35, lettere a),

b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli già inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorità, tenuto conto dello stato di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro sempreché presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento.

37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità anche in relazione all’attuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190.

38. Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994 n. 97, le funzioni di cui all’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. A tale fine è attribuito alle stesse province l’introito dei proventi di cui all’articolo 86, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

39. A copertura dell’onere aggiuntivo a carico delle regioni interessate, derivante dall’attuazione del comma 38, è assegnato un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

40. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni interessate, proporzionalmente all’ammontare dei proventi attribuiti alle province di cui al comma 38.

41. Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni possono riconoscere alle province di cui al comma 38 condizioni speciali di autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano.

42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000 n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002 n. 62, per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, sono trasferite all’ISMEA.

43. L’ISMEA subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia Spa per l’attuazione degli interventi di cui al comma 42, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari.

44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per l’attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 43.

45. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, l’ISMEA può:

a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;

b) provvedere all’acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;

c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

46. Allo scopo di promuovere l’introduzione di nuove tecniche produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione dell’Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità.

47. L’Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di:

a) nutraceutica, qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari;

b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedi- ci;

c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;

d) genomica funzionale e proteomica.

48. L’Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l’università degli studi di Foggia che può avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia dello stesso, di collaborazioni con altre università o con istituti di ricerca.

49. L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «made in Italy».

50. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso l’Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dell’Agenzia delle dogane addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui all’articolo 7, comma 10, dell’accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978 n. 417, è elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall’estensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui al comma 53.

51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela del «made in Italy».

52. L’accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 è disciplinato d’intesa tra il direttore dell’Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.

53. Al fine di cui al comma 50, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004.

54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l’Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

 

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